In Italia molto è cambiato e tuttora sta cambiando in fatto di diritti delle mamme lavoratrici con numerose leggi o decreti legge che vengono incontro a tutte le donne che si devono dividere tra famiglia e vita privata.

La legge n. 1204 del Dicembre del 1971 e la n. 53 di Marzo 2000, per esempio, regolano il trattamento lavorativo delle lavoratrici subordinate che iniziano una gravidanza, garantendo loro:

  • un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (per tutelare la salute di madre e figlio) e la possibilità di prolungare la suddetta astensione in maniera facoltativa;
  • astensione da mansioni ritenute pericolose o faticose;
  •  il posto di lavoro, con l’impossibilità di essere licenziate o sospese, salvo casi particolari;
  • la possibilità di usufruire di riposi giornalieri (per garantire l’allattamento del bebè nel primo anno di vita) e di permessi (per eseguire esami prenatali).

Ad essere tutelate sono tutte le donne lavoratrici che svolgono un’attività alle dipendenze di un datore di lavoro privato o pubblico:

  • le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati;
  • le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro pubblici (presso amministrazioni pubbliche, Regioni, Comuni, Province…);
  • le lavoratrici dipendenti da società cooperative;
  • le lavoratrici apprendiste, libere professioniste, commercianti, artigiane, lavoratrici agricole, colf (per le quali la legge prevede una tutela limitata);
  • i padri naturali che in caso di abbandono, di affidamento esclusivo al padre oppure di morte o grave infermità della mamma, possono usufruire del diritto di astensione al lavoro;
  • le madri adottive e affidatarie che possono avvalersi dell’astensione obbligatoria dal lavoro, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino (che non deve avere ancora compiuto sei anni) nella famiglia.

Per godere di tutti i diritti che la legge riconosce per le lavoratrici in stato di gravidanza è necessario presentare al datore di lavoro e all’Istituto che eroga l’indennità di maternità (INPS) il certificato medico di gravidanza che contiene l’indicazione della data presunta del parto e che può essere richiesto al medico di famiglia, a un ginecologo della A.S.L. o del consultorio pubblico o privato autorizzato, agli uffici sanitari e a medici privati (in questo caso sia il datore di lavoro che l’A.S.L. competente possono richiederne la regolarizzazione).

Per quanto concerne l’astensione facoltativa occorre invece consegnare sia al datore di lavoro che all’INPS il certificato di assistenza al parto rilasciato dall’ospedale dove la donna ha partorito o dal medico che ha assistito al parto.

Giulia DONDONI