Purtroppo, ci piacerebbe dirlo, ma non è così, non tutti i matrimoni sono felici, non tutti durano finché morte non li separi. Alcuni, anzi molto più di alcuni, terminano con il divorzio.
Proprio ieri la Corte di Cassazione si è espressa in materia di divorzio e, vale la pena analizzare quello che è stato detto.
Quella che la Cassazione ha riscritto è la norma in materia di assegno di mantenimento.
Dopo che solo 14 mesi fa la famigerata Sentenza Grilli aveva confuso le acque stabilendo che il mantenimento del tenore di vita non era più un principio attuale sul quale paramentrare il valore.
Ovviamente moltissime sentenze, per non dire tutte, si erano adeguate ed in molti dei casi più confusi e difficili sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione la cui pronuncia è considerata una ‘ultima parola’.
Dopo varie analisi durate circa 9 mesi la conclusione è stata la seguente. ” Entrambi i parametri – il tenore di vita matrimoniale e l’autosufficienza economica – sono passibili di critica.
Quello del tenore di vita perché vi sono state modificazioni sociali che hanno inciso sull’interpretazione simbolica del legame matrimoniale, per il rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell’altro ex coniuge e per la deresponsabilizzazione conseguente all’adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Quello della autosufficienza economica perché tale valutazione sarebbe sì rilevante “ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo”.
In sintesi si evince dunque che l’assegno di divorzio dovrà avere funzione assistenziale compensativa e perequativa.
Si dovrà procedere a un rigoroso accertamento dei fatti alla base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Corre l’obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti e il potenziamento dei poteri istruttori attribuiti al Giudice.
Si deve accertare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla conduzione della vita familiare.
L’assegno sarà dovuto all’esito di un bilancio di impegno di ciascun coniuge al ménage familiare, all’età dei coniugi e alle loro capacità reddituali future; infine l’assegno potrà essere sempre revisionato o escluso senza limiti di tempo in caso di modifica oggettiva delle condizioni che lo hanno determinato.
Silvia GALLI
photocredit lex di cuori